In che cosa consiste il conflitto di interessi ? La disciplina viene affrontata nel codice civile e si riferisce all’esercizio della potestà dei genitori, a minori soggetti alla stessa tutela, a rapporti intercorrenti tra tutori e pupilli, tra rappresentato e rappresentante, nelle società per azioni, in accomandita per azioni, in quelle cooperative, relativamente al voto in assemblea, relativamente agli amministratori, etc. Insomma, tutti casi in cui si è in presenza di rapporti fiduciari. Il conflitto di interessi, infatti, pone il fiduciario in situazione di sospetto, per il rischio di decisione parziale, giacché si trova nella situazione di dovere gestire più interessi allo stesso tempo, quello di colui che ha posto nelle sue mani l’affare e del suo stesso o di terzi, da cui, comunque, dipende un suo eventuale favore.
Ebbene, vi starete chiedendo perché, improntando la questione in chiave pubblica, nelle premesse, stia analizzando il codice civile, il codice, per eccellenza, dei rapporti tra privati. Il nodo centrale è proprio questo : manca all’Italia una legge sul conflitto di interessi che disciplini, dunque, il principio classico della separazione dei poteri, integrato alla presenza, sulla scena politica, di nuovi poteri di carattere privato, finanziario, mediatico, economico, imprenditoriale. Ma proseguiamo. Se i rapporti in questione trovano la loro stessa ragion d’essere in un vincolo fiduciario, il comportamente viziato da conflitto di interessi è, di per sé, inadempimento da negligenza, in quanto comportamento sleale : la prima regola della diligenza è, infatti, essere leale. Il dovere di non agire in conflitto di interesse evita questo rischio, in quanto garantisce al fiduciante la lealtà del fiduciario. E si badi bene che il dovere è operativo a prescidere dal verificarsi di un danno risarcibile… anche in assenza di questo, il fiduciario è esposto alla revoca per giusta causa !
Con la fine della Prima Repubblica e l’ingresso di Berlusconi in politica, il problema del conflitto di interessi è approdato definitivamente e palesemente nella sfera pubblica. Più volte, a proposito, si è puntato il dito contro l’opposizione, accusandola di non aver promosso un efficace rimedio. Ma se è vero che una legge specifica non è ancora in vigore, è altresì vero che la Commissione Bicamerale presieduta da Massimo D’Alema aveva, in merito, previsto addirittura una norma costituzionale. La proposta di legge sul conflitto di interessi, approvata all’unanimità alla Camera, fu restituita dal Senato nel febbraio 2001, quando non c’era più il tempo per approvarla. Non abbandoniamo, però, la sostanza della questione.
Come ben afferma Luciano Violante, “una buona legge sul conflitto di interessi deve individuare un punto di equilibrio, lontano tanto da un clima inaccettabile di caccia alle streghe, quanto da una forma di cinico disinteresse che nasconde l’intento di consentire un uso privato dei pubblici poteri”. Le limitate risorse economiche non possono precludere, al cittadino o alla cittadina, la partecipazione ad una competizione politica e viceversa. Il limite partecipativo, infatti, non deve e non può, costituzionalmente, essere di ordine economico. Il limite, all’affidamento di funzioni pubbliche, è dato dal binomio composto dalla disciplina e dall’onore e dal servizio esclusivo della Nazione, al fine dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Questo principio si applica a chi è responsabile delle funzioni pubbliche e, quindi, in primis a chi governa, gestisce come fiduciario, la Res Publica. La disciplina che distingue risorse private e pubblici interessi è una caratteristica della moderna democrazia ed è, in quanto tale, indispensabile, qui ed ora. Nel diritto privato, in caso di conflitto di interessi, ai fiducianti è dato il diritto di revoca dei fiduciari, con giusta causa ed eventuale, ulteriore, risarcimento dei danni. Nel diritto pubblico, come possono tutelarsi i cittadini ? Il problema è che, molti di coloro che hanno il potere/dovere di fare le leggi, sono direttamente coinvolti. Il problema è che si tratta di una tipico esempio di… conflitto di interessi ! Si chiede, infatti, di risolvere la questione, disciplinando la materia, proprio al fiduciario in conflitto.
Responsabilità individuale, prima ancora che pubblica, anche penale ; obbligo da parte di chiunque ricopra pubbliche funzioni di rendere conoscibili i propri interessi economici, tutti ; obbligo di pubblicizzazione delle risorse economiche dell’interessato, del coniuge convivente e dei figli a carico ; controllo di chi esercita le pubbliche funzioni da parte della pubblica opinione, dei mezzi di informazione e da parte di organi indipendenti appositamente disposti ; regimi di incompatibilità e di astensione ; obbligo, in alcuni casi limite, di vendere i beni o l’affidamento di questi ad un gestore cieco (blind trust, negli Stati Uniti), in alternativa al mantenimento dell’incarico pubblico : questi sono solo alcuni dei provvedimenti, necessari ed urgenti, da prendere in materia, come è già stato fatto in Francia, in Germania, in Spagna, in Gran Bretagna, negli USA, etc. Insomma, per citare ancora Violante, opporsi a ciò rievoca l’opposizione di alcuni sovrani dell’Ottocento alla indipendenza del parlamento e dei giudici. Non possiamo permettercelo, è evidente : non è possibile, almeno che non ci bastino le illusioni, vivere in una democrazia così antica da apparire morta.
Dan Ariely, docente di economia comportamentista al Mit, sostiene, a proposito della crisi economica globale, che per tornare ad avere fiducia nei mercati è necessario prima risolvere il conflitto di interessi. Afferma : « immaginiamo che siate ammalati e un medico ha due medicine, A e B, e quest’ultima gli permetterà di arricchirsi molto più dell’altra. È chiaro che spingerà per la seconda. I broker si sono comportati così ». Ebbene, io non credo che l’indole umana sia necessariamente malvagia, malvagia a priori, quindi, l’esempio in questione non è a mio avviso, sostanzialmente, il più adatto. Tuttavia, almeno formalmente è abbastanza efficace e per questo l’ho riportato. Inoltre, se la situazione di conflitto di interessi può rendere l’uomo ladro, non vuol dire che ruberà sicuramente. Questa differenza, tra fatto e rischio, infatti, comporta nel diritto privato (e commerciale), due distinti ordini di rimedi – la revoca, per giusta causa e il solo eventuale risarcimento del danno. In ogni caso, se è vero che i mercati sono in crisi per delle ragioni di conflitto di interesse – e probabilmente lo è, questo potrebbe spiegare anche molti dei nostri problemi dal punto di vista pubblico. Inoltre, dovrebbe farci riflettere sull’ugenza di adottare delle misure sufficientemente drastiche (categoriche), affinche drastico ed irreversibile non si riveli il nostro comune destino.









