Il governo ha definitivamente approvato il tanto discusso Decreto Romani. Dopo aver ricevuto diversi suggerimenti di modifica da parte delle Camere, la legge di recepimento della Direttiva Servizi Media Audiovisivi è giunta alla sua versione finale con una nuova definizione di servizio di media audiovisivo. Apprezziamo lo sforzo. Tuttavia, non ci riteniamo del tutto soddisfatti.
La polemica
Come già analizzato qui, la bozza di legge aveva suscitato numerose polemiche, soprattutto per l’introduzione di una autorizzazione preventiva per la distribuzione di contenuti audiovisivi. Ha subito destato sospetti il fatto che, secondo la definizione di servizio media audiovisivo del disegno di legge, l’autorizzazione si sarebbe potuta applicare non solo ai tradizionali media televisivi ma anche agli intermediari che ospitano contenuti di terzi, come Google o YouTube. Almeno due le ragioni contro l’introduzione di una tale novità: una di natura ideologica (l’autorizzazione preventiva andrebbe contro lo spirito di Internet, basato su apertura e condivisione), l’altra di natura legale (la Direttiva E-commerce esonera gli intermediari di servizi da ogni controllo preventivo sul contenuto “veicolato”).
La nuova definizione di “servizio media audiovisivo”
Come promesso, a seguito dei suggerimenti delle Camere il Ministro Romani sembra aver fatto un passo indietro. Dalla definizione di servizio di media audiovisivo sono stati infatti esclusi: “i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse, i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo ”.
Google e YouTube sono salvi dal regime di autorizzazione preventiva?
Sin qui si direbbe di sì, dato che entrambi ospitano “contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse“, che sono esclusi dalla definizione appena detta. Tuttavia, lascia perplessi la definizione di servizio media audiovisivo non lineare ossia quella di: “un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media”.
Cosa succede, quindi, quando piattaforme come YouTube o altri decidono di distribuire programmi televisivi sulla base di accordi con emittenti tv? In questo caso, vige il sistema dell’autorizzazione preventiva? Il Ministro ha affermato che l’autorizzazione non comporta un controllo preventivo sui contenuti, ma solo un formale controllo per l’inizio attività. Di fatto, però, questo significa che i fornitori di servizi media audiovisivi avranno bisogno dell’autorizzazione legale per operare in Italia. Ma a che pro, quindi, l’autorizzazione? Questa dovrebbe beneficiare chi e come?
Il regolamento attuativo dell’AGCOM sarà in grado di fare chiarezza senza introdurre lacci e lacciuoli alla rete? Probabilmente no, visto che il Decreto Romani ha deciso di affidare proprio all’AGCOM i poteri di controllo e di rilascio delle autorizzazioni.










2 Responses to “Decreto Anti-YouTube: la legge è cambiata..forse”
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