Master Affari Politicin
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10 lug
di Carla Bassu      sezione: Italian politics
Costituzione

Da quando il ministro Tremonti ha scoccato la scintilla che ha infiammato il dibattito sull’art. 41, sull’argomento è stato detto tutto e il contrario di tutto. Voci autorevoli hanno animato la discussione prospettando scenari e soluzioni variegate eppure  – ancora -  c’è una domanda – cruciale – cui non è stata data risposta: perché l’art. 41?

Nonostante i fiumi di parole sgorgati nelle ultime settimane ad alimentare le correnti del dibattito politico italiano, a tutt’oggi non è chiaro quale sia l’ostacolo alla libertà d’impresa che verrebbe rimosso grazie a una modifica dell’art. 41 della Costituzione.

Cosa si vuole ottenere, modificandolo, oltre a quanto già conquistato con il processo di integrazione sovranazionale, che ha reso applicabili ed effettivi i principi e i precetti del diritto dell’Ue, disponendo i riferimenti utili al fine di giustificare la limitazione dell’intervento pubblico nell’economia e l’apertura al mercato e all’iniziativa privata?

La libertà  di impresa è sancita dall’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, vincolante ai sensi del Trattato di Lisbona e nulla, men che meno l’art. 41 della Costituzione italiana, osta a che tali principi siano pienamente effettivi nel nostro Paese.

Non si intravede, insomma, il nesso di causalità che subordinerebbe un miglioramento in termini di libertà economica e imprenditoriale alla  revisione dell’art. 41.  Così, ancora, non possiamo fare a meno di arrovellarci su quale sia il problema specifico, l’esigenza concreta che verrebbe risolta intervenendo proprio su questa norma costituzionale.

Forse, come osservato tempo fa da Michele Ainis su La Stampa e da Stefano Ceccanti sul Corriere della Sera,  si tratta solo di  un «alibi» per un ennesimo attacco alla Carta del 1948, dal momento che la norma incriminata, che per la sua genesi è da considerarsi socialdemocratica (e non cattocomunista), è stata in alcuni casi  strumentale al blocco di normative eccessivamente dirigiste, in linea con quanto prescritto dai Trattati europei, e dunque non può certo rientrare tra i sospetti del “reato” di statalismo.

Non si può sempre accampare come scusa la Costituzione, che come un macigno insormontabile rallenta e ostacola il progredire efficiente della macchina governativa che vorrebbe tanto ma non può liberalizzare il sistema.

Il principio di concorrenza, in Italia, non è scritto esplicitamente in Costituzione ma è riconosciuto e  tutelato in virtù delle disposizioni europee, di una copiosa giurisprudenza costituzionale e da un organo indipendente che ha nel nome il suo programma: «Autorità garante della concorrenza e del mercato». Cosa si vuole di più?

Per il bene di un Paese già tanto sofferente sarebbe opportuno mettere da parte la foga demolitrice di un documento costituzionale che serve da capro espiatorio di tutti i mali del sistema. Sarebbe piuttosto  auspicabile un cambiamento di prospettiva, un salto alla pars construens di una critica istituzionale che fino a ora è stata solo distruttiva.

Applicare i dispositivi normativi esistenti che, nell’assetto di governance multilivello in cui l’Italia è oramai pienamente inserita, costituiscono uno strumentario perfettamente funzionale alla piena espressione della libertà  di impresa. Questo dovrebbe fare un governo responsabile e realmente determinato al miglioramento delle condizioni dell’economia nazionale. Tutto il resto è pura dispersione di attenzione, energie e risorse per scopi che poco o niente hanno a che fare con lo sviluppo del sistema Paese.

* Ricercatrice in Diritto Pubblico, Università di Sassari; Responsabile istituzioni I-com.

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17 dic
L’interesse legittimo appartiene alla sfera sostanziale del nostro sistema amministrativo che, anzi, intorno a questo gravità. Un prodotto logico, ma non di per sé automatico, delle relazioni tra privati e amministrazione pubblica. Un prodotto culturale dove la maggioranza, ancora una volta, sceglie e ha scelto per le minoranze. L’interesse legittimo é il fiocco di un pacchetto e, allo stesso tempo, la sorpresa. Si tratta della sorpresa caratterizzante i sistemi continentali di diritto, quelli che seguono le orme della tradizione romana, prima, e francese, poi – quelli stessi che avanzano con carrelli e carrelli di codici al seguito, sì, ma dai quali non si può prescindere. L’Italia é rappresentante fedele di questo schema eppure, allo stesso tempo, la sua emblematica sconfitta.
Perché la creazione di una posizione diversa ed alternativa al diritto soggettivo, forse non era necessaria. Perché assicurare il Diritto, prima e a prescindere dai soggetti, era forse più urgente. Perché almeno fino all’inquinamento operato dalla common law, il sistema amministrativo parlava di giustizia, ma spesso la toglieva, parlava di buon andamento, ma rallentava, parlava di imparzialità, ma favoriva relazioni particolari e clientelari. Così nacque il Regno d’Italia e così, senza rotture, la Repubblica del 1948. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge (art. 97, Costituzione italiana).
Eppure, proprio nel momento di sua massima autorevolezza – con la consacrazione costituzionale – il sistema iniziava a non poter più nacondere le sue debolezze e, con queste, lasciava spazio alla rivoluzione di pensiero che favorisce le alternative. Il contemporaneo e progressivo sviluppo istituzionale europeo, infatti, richiedeva mediazioni non indifferenti. Perché, per fornire dei significativi esempi, né il concetto di common law, né quello della vergine Maria erano, né sono, comuni – comunitari. (…) Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (…) (art. 12, Codice civile).
Oggi, il nuovo interesse legittimo ha paternità ibrida. E la famiglia della Pubblica Amministrazione non é più la stessa. Concezioni di spazio e di tempo mutate, chiedono al Paese di alzare la bandiera, ma pure di levare l’ancora: questi due passaggi, diversi ma complementari, sono entrambi necessari. Questi due passaggi sono urgenti. Perché la sfida identitaria non sta nell’attacamento al passato, ma proprio nelle sfide future. ‘Oggi é già domani’ : questa é la scommessa, la forza che potrebbe rivelarsi incontrollabile. ‘Oggi é già domani’ : da qui riparte anche la Pubblica Amministrazione che, per esistere, deve ridefinire se stessa e, nel farlo, non perdere la sua essenza. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione (…) (art. 98, Costituzione italiana).
L’innegabile presupposto di rifiuto della staticità, il quale bivio allontana il proseguio dal regresso, non deve però essere frainteso.‘Those who cannot remember the past are condemned to repeat it’ (G. Santayana) : questo é il solo Stato che ci appartiene e in questo risiede la sua importanza, come dirigente delle sorti da radice comune. In questo stato nasce e vive la Pubblica Amministrazione, da questo interagisce e si confronta con il mondo, con l’altro da sé. In questo Stato la Pubblica Amministrazione rileva la sua autorità e importanza, come guida e coordinamento fondamentali. Da questo stato e in questo Stato si pensa e produce la rinascita comune. Forse, anche domani, con interessi legittimi, purché questi non siano più particolari.

pubblica_amministrazioneL’interesse legittimo appartiene alla sfera sostanziale del nostro sistema amministrativo che, anzi, intorno a questo gravita. Un prodotto logico, ma non di per sé automatico, delle relazioni tra privati e amministrazione pubblica. Un prodotto culturale dove la maggioranza, ancora una volta, sceglie e ha scelto per le minoranze. L’interesse legittimo é il fiocco di un pacchetto e, allo stesso tempo, la sorpresa. Si tratta della sorpresa caratterizzante i sistemi continentali di diritto, quelli che seguono le orme della tradizione romana, prima, e francese, poi – gli stessi che avanzano con carrelli e carrelli di codici al seguito, sì, ma dai quali non si può prescindere. L’Italia é rappresentante fedele di questo schema eppure, allo stesso tempo, la sua emblematica sconfitta. Leggi il resto »

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23 feb
di Matteo Scurati      sezione: Italian politics

articolo già pubblicato su Limesonline – Speciale Esiste l’Italia?

La domanda “Esiste l’Italia?” può essere declinata in molte forme. Tra tante, ne scegliamo una: in quale processo, o evento storico, è possibile ritrovare l’atto fondante del nostro Paese al suo stato attuale e del suo ordinamento giuridico? Rispondere non è facile. Pronunciare la parola più spontanea ed immediata (costituzione) complica le cose. A leggerla oggi, la Costituzione italiana pare un testo d’un mondo alieno se paragonata all’Italia – o presunta tale – odierna. Attenzione: non c’è, in questo rilievo, alcun significato morale o di valore. La domanda non riguarda, in altri termini, un’analisi rispetto a quanto la nostra Costituzione dice o prescrive: l’interesse non è rivolto a capire quanto di buono sia scritto in quegli articoli. Leggi il resto »

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17 gen

« La Costituzione assume l’eguaglianza come suo principio essenziale, oggi invece aumenta la diseguaglianza. La nostra società è ormai divisa in strati e questi strati non sono comunicanti. »
Così, lunedì 12 gennaio, Luca Cordero di Montezemolo ha aperto il convegno « Uno sguardo verso il futuro », in occasione del 60° anniversario della Costituzione della Repubblica italiana, presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, di cui è Presidente. Presenti importanti rappresentanti delle istituzioni del Paese, di ieri, di oggi e di domani, tra cui, in primis, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano ed il Presidente della Corte costituzionale, Giovanni Maria Flick. Dai temi e problematiche sollevati dal Presidente Napolitano stesso, nel suo discorso di fine anno alla Nazione, si è riflettuto sulle auspicabili e necessarie riforme del Paese nell’avvenire. Leggi il resto »

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