Da quando il ministro Tremonti ha scoccato la scintilla che ha infiammato il dibattito sull’art. 41, sull’argomento è stato detto tutto e il contrario di tutto. Voci autorevoli hanno animato la discussione prospettando scenari e soluzioni variegate eppure – ancora - c’è una domanda – cruciale – cui non è stata data risposta: perché l’art. 41?
Nonostante i fiumi di parole sgorgati nelle ultime settimane ad alimentare le correnti del dibattito politico italiano, a tutt’oggi non è chiaro quale sia l’ostacolo alla libertà d’impresa che verrebbe rimosso grazie a una modifica dell’art. 41 della Costituzione.
Cosa si vuole ottenere, modificandolo, oltre a quanto già conquistato con il processo di integrazione sovranazionale, che ha reso applicabili ed effettivi i principi e i precetti del diritto dell’Ue, disponendo i riferimenti utili al fine di giustificare la limitazione dell’intervento pubblico nell’economia e l’apertura al mercato e all’iniziativa privata?
La libertà di impresa è sancita dall’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, vincolante ai sensi del Trattato di Lisbona e nulla, men che meno l’art. 41 della Costituzione italiana, osta a che tali principi siano pienamente effettivi nel nostro Paese.
Non si intravede, insomma, il nesso di causalità che subordinerebbe un miglioramento in termini di libertà economica e imprenditoriale alla revisione dell’art. 41. Così, ancora, non possiamo fare a meno di arrovellarci su quale sia il problema specifico, l’esigenza concreta che verrebbe risolta intervenendo proprio su questa norma costituzionale.
Forse, come osservato tempo fa da Michele Ainis su La Stampa e da Stefano Ceccanti sul Corriere della Sera, si tratta solo di un «alibi» per un ennesimo attacco alla Carta del 1948, dal momento che la norma incriminata, che per la sua genesi è da considerarsi socialdemocratica (e non cattocomunista), è stata in alcuni casi strumentale al blocco di normative eccessivamente dirigiste, in linea con quanto prescritto dai Trattati europei, e dunque non può certo rientrare tra i sospetti del “reato” di statalismo.
Non si può sempre accampare come scusa la Costituzione, che come un macigno insormontabile rallenta e ostacola il progredire efficiente della macchina governativa che vorrebbe tanto ma non può liberalizzare il sistema.
Il principio di concorrenza, in Italia, non è scritto esplicitamente in Costituzione ma è riconosciuto e tutelato in virtù delle disposizioni europee, di una copiosa giurisprudenza costituzionale e da un organo indipendente che ha nel nome il suo programma: «Autorità garante della concorrenza e del mercato». Cosa si vuole di più?
Per il bene di un Paese già tanto sofferente sarebbe opportuno mettere da parte la foga demolitrice di un documento costituzionale che serve da capro espiatorio di tutti i mali del sistema. Sarebbe piuttosto auspicabile un cambiamento di prospettiva, un salto alla pars construens di una critica istituzionale che fino a ora è stata solo distruttiva.
Applicare i dispositivi normativi esistenti che, nell’assetto di governance multilivello in cui l’Italia è oramai pienamente inserita, costituiscono uno strumentario perfettamente funzionale alla piena espressione della libertà di impresa. Questo dovrebbe fare un governo responsabile e realmente determinato al miglioramento delle condizioni dell’economia nazionale. Tutto il resto è pura dispersione di attenzione, energie e risorse per scopi che poco o niente hanno a che fare con lo sviluppo del sistema Paese.
* Ricercatrice in Diritto Pubblico, Università di Sassari; Responsabile istituzioni I-com.









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